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MEZZI DI RICERCA DELLE PROVE
13 Maggio 2011

Cass., Sez. un., 24.2.2011 (dep. 10.5.2011), n. 18268, Pres. Lupo, Rel. Conti, Ric. XY (incompatibilità tra la funzione di perito e quella di interprete)

L’interprete designato ex art. 268 c.p.p. per la trascrizione di comunicazioni in lingua straniera, dato il suo ruolo di perito-trascrittore, non può svolgere per incompatibilità le funzioni di interprete per atti o adempimenti ulteriori del giudizio (salvo il caso di atti senza alcuna relazione con la prova rappresentata dalla perizia di trascrizione)


[Guglielmo Leo]

1. Al fine di meglio comprendere l’oggetto e la portata della decisione assunta dalle Sezioni unite, può essere utile una rapida descrizione della fattispecie concreta. Una persona è stata chiamata a svolgere funzioni di interprete a supporto del perito incaricato di trascrivere una serie di conversazioni telefoniche intercettate, provvedendo ovviamente alla traduzione delle comunicazioni intrattenute utilizzando una lingua straniera. Nella successiva fase dibattimentale, la stessa persona è stata designata dal giudice quale interprete, per tradurre la deposizione in lingua straniera di un determinato testimonio.
In queste condizioni, si è posto il quesito «se sussista incompatibilità a svolgere la funzione di interprete per il soggetto che, nell’ambito del conferimento ad altri – nello stesso procedimento – del compito della trascrizione di conversazioni in lingua straniera intercettate, sia stato incaricato di effettuare, contestualmente e unitamente al trascrittore, la traduzione in lingua italiana di dette conversazioni».
 
2. La Corte ha ritenuto in certo senso pregiudiziale una ricostruzione della «fisionomia» di ruolo del perito trascrittore, al fine di stabilire se lo svolgimento della relativa funzione possa esercitare un rilievo «pregiudicante» in ordine a successive attività ausiliarie nel medesimo procedimento. Se di vera perizia si tratta, il destino di incompatibilità rispetto alla funzione di interprete è segnato dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 144 c.p.p. e dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 222 c.p.p.
Qui va segnalata un’innovazione. Come ricordano le stesse Sezioni unite, la tesi della giurisprudenza prevalente (a partire da Cass., Sez. 5, n. 9633 del 24.1.2002, dep. 11.03.2002, imp. Kalil) esclude la piena assimilazione tra la perizia e la trascrizione di conversazioni intercettate, posto che l’art. 268, comma 7, c.p.p. richiama, a garanzia del contraddittorio, le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento di perizie, ma non presuppone che il trascrittore svolga, appunto, un’attività propriamente peritale. In sostanza, senza applicare conoscenze scientifiche al fine di esprimere un «giudizio» su di una questione tecnica, la persona incaricata di tradurre in scrittura i fonemi registrati sui supporti digitali si produrrebbe in un adempimento solo materiale. Solo in qualche caso la Corte aveva valorizzato, in senso contrario, il richiamo alle forme ed ai modi della perizia, che sarebbe giustificato proprio dalla necessità di apprestare le garanzie di professionalità e indipendenza tipiche della prestazione peritale (Cass., Sez. 1, n. 6303 del 22.11.2000, dep. 15.02.2001, imp. Chen Ringai).
 
Ebbene, le Sezioni unite hanno inteso condividere quest’ultimo indirizzo, e l’hanno fatto a partire tra l’altro dalle osservazioni contenute in una importante decisione della Corte costituzionale (la sentenza n. 336 del 2008), in base alle quali era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 268 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore potesse ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate.  
 
La Consulta aveva dovuto interrogarsi sulla idoneità, in chiave di piena garanzia del diritto di difesa, del mero accesso difensivo alle trascrizioni di polizia, cioè alle note predisposte dagli operatori incaricati di eseguire le operazioni tecniche di intercettazione. Ed aveva osservato: «non v’è dubbio che la trascrizione peritale dei colloqui costituisce una modalità di valutazione della prova più affidabile di quanto non sia l'appunto dell'operatore di polizia ed, a maggior ragione, la sintesi che può essere contenuta nei “brogliacci”. Il perito è un esperto, dotato di apparecchiature specifiche, ed opera nel contraddittorio tra le parti, eventualmente per il tramite di consulenti. Lo stesso fornisce una trascrizione letterale, ma anche indicazioni ulteriori, quando necessarie (intonazione della voce, lunghezza di una pausa etc.), che possono incidere sul senso di una comunicazione. La trascrizione peritale può contenere anch'essa componenti interpretative, ma è garantita dalla estraneità del suo autore alle indagini e dal contraddittorio».
Il rilievo aveva portato, nella logica della Consulta, ad un giudizio di improponibilità delle trascrizioni di polizia quali «alternative» all’ascolto diretto delle comunicazioni, e dunque alla  decisione di imporre il rilascio di copia delle tracce foniche in una fase (quella cautelare) ove la mancanza della trascrizione peritale è del tutto fisiologica. Puntualmente, l’odierna decisione delle Sezioni unite ha valorizzato il nesso tra le caratteristiche peritali della trascrizione ex art. 268 c.p.p. e la loro idoneità a «sostituire» l’ascolto diretto delle registrazioni (comunque sempre possibile) quale mezzo di rappresentazione dei contenuti di una comunicazione intercettata.
Di qui l’ovvia conclusione che le operazioni di trascrizione richiedono l’applicazione di tutti gli strumenti normativi di garanzia dell’attività peritale, a partire proprio dalla disciplina che regola le incompatibilità e preclude lo «scambio» tra funzione peritale e funzione di interpretariato.
 
3. Posta questa premessa, le Sezioni unite hanno concentrato l’attenzione sulla figura del soggetto che, come spesso si verifica, viene affiancato al «trascrittore» con il compito di tradurre conversazioni in lingua straniera, al fine di consentirne la rappresentazione in lingua italiana. Secondo la Corte, tale figura non può essere distinta da quella del perito trascrittore, ed anzi assume un ruolo primario, anzitutto perché, secondo quanto normalmente avviene (ed è avvenuto nella concreta fattispecie sottoposta a giudizio), l’opera dell’uno e dell’altro ausiliario «sono (…) contestuali e sinergiche e sono (...) partecipi di una unica natura, trascrivendo il trascrittore ciò che contestualmente o antecedentemente il traduttore aveva ascoltato e riversato in lingua italiana»: sarebbe arduo, in un tale contesto, «sceverare in concreto un’attività del traduttore che non fosse contestualmente determinante e costitutiva ai fini della trascrizione». In realtà, tocca al trascrittore recepire e porre a fondamento della propria attività la traduzione in italiano precedentemente fatta dall’interprete, sicché è proprio quest’ultimo ad avere un ruolo decisivo, non solo nella mera traduzione,  ma anche nella elaborazione di senso dei colloqui intercettati.
 
Insomma, almeno quando presenti le caratteristiche indicate, l’interprete designato per la trascrizione di comunicazioni in lingua straniera deve essere sostanzialmente considerato quale perito trascrittore, e per tale ragione gli è preclusa la successiva designazione quale interprete per la traduzione di altri atti ed adempimenti processuali.
 
Ecco la fissazione formale del principio ad opera delle stesse Sezioni unite: «sussiste incompatibilità a svolgere successivamente nello stesso procedimento la funzione di interprete per il soggetto che, nell’ambito del conferimento ad altri del compito della trascrizione delle registrazioni delle conversazioni in lingua straniera intercettate, sia stato incaricato di effettuare, contestualmente e unitamente al trascrittore, la traduzione in lingua italiana di dette conversazioni».
 
È interessante anche l’ulteriore prosieguo del discorso, che concerne la portata della incompatibilità, quando la nozione non riguardi la funzione di giudizio, ma quella di corretta e garantita modalità di formazione ed assunzione del contributo probatorio. Osserva la Corte: «la incompatibilità in funzione probatoria non ha ragione di estendersi oltre lo specifico tema probatorio e in esso trova limite (…) non sussiste se la funzione di interprete successivamente esercitata non ha alcun collegamento con quella peritale (o assimilabile a questa): sia in senso relativo (ad es. funzione di interprete espletata in relazione a imputati o imputazioni non coinvolti dalla precedente attività); sia in senso assoluto (ad es. funzione di traduzione di atti di procedura, come un atto di citazione, o di documenti extraprocessuali, come il testo di norme straniere)».
Questo il principio generale, che interessa nella sede presente.
Per completezza può riferirsi, in sintesi, che nel caso di specie l’interprete-trascrittore aveva tradotto comunicazioni della persona offesa dal reato, e poi tradotto, in sede di giudizio, le dichiarazioni testimoniali della medesima. Dunque la Corte ha ritenuto concretamente operante la «contaminazione» che le regole di incompatibilità sono chiamate a prevenire. Da tale giudizio – essendo stata la questione tempestivamente posta dalla difesa - è scaturito l’annullamento della deposizione resa dalla vittima (ma non quello della sentenza, che aveva apprezzato la prova annullata in misura non decisiva quale fondamento del giudizio di responsabilità).


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