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MEZZI DI RICERCA DELLE PROVE
14 Novembre 2011

Autorizzazione alla copia di file audio di intercettazioni ambientali: è onere della difesa acquisire con tempestività l’esito dell'istanza presentata al p.m.

Cass. pen., Sez. VI, 7.10.2011 (dep. 25.10.2011), n. 38673, Pres. De Roberto, Rel. Petruzzellis


[Annalisa Gasparre]

Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Cassazione si pronuncia sul ricorso avverso il provvedimento con cui il Tribunale del riesame aveva respinto l'impugnazione di ordinanza applicativa di misura cautelare, motivata dalla mancata (tempestiva) comunicazione al difensore dell'esito dell'istanza di accesso ai supporti informatici inerenti l'intercettazione ambientale effettuata.

Per il ricorrente, l'autorizzazione - comunicata via fax al difensore il giorno prima dell'udienza fissata per il riesame - non consentiva di fatto (a causa della tempistica con cui era pervenuta) l'effettivo esercizio dell'attività difensiva consistente nell'accesso ai files audio e nella verifica della corrispondenza con quanto trasposto nel brogliaccio della polizia giudiziaria.

Il diritto alla copia dei file audio di intercettazioni ambientali è stato come è noto riconosciuto dalla Corte costituzionale (Corte Cost. sent. n. 336/2008) e dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 20300/2010). E' tuttavia privo di disciplina l'iter procedimentale di tale diritto di accesso.

Nel silenzio della legge, secondo la sentenza annotata non è possibile ravvisare specifici "obblighi di comunicazione a carico della parte pubblica", sicché deve ritenersi sussistente "un onere della difesa di accedere all'ufficio pubblico con tempestività al fine di acquisire nozione dell'eventuale provvedimento di accoglimento o di rigetto o dell'inattività dell'organo pubblico, non potendosi gravare su quest'ultimo di oneri di comunicazione o notificazione non prescritti dalla legge".

Più in generale, al dovere del giudice di provvedere su istanze e memorie ex art. 121 c.p.p. in un tempo definito non corrisponde alcun obbligo di notiziare il richiedente in merito all'accoglimento o al rigetto; ne consegue che è rimesso alla diligenza dell'istante verificarne l'esito.

Non vi è dunque nullità se la concreta possibilità di accesso all'audizione dell'intercettazione ambientale richiesta è garantita dalla tempestiva pronuncia sull'istanza quand'anche manchi una comunicazione all'istante, poiché - nel silenzio della legge - è onere di quest'ultimo attivarsi per conoscere l'esito delle proprie richieste.

 



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