[10 Maggio 2012] La Cassazione sul caso Telecom: importanti precisazioni su limiti del sindacato della Cassazione, regole decisorie all'udienza preliminare, appropriazione indebita a danno della società e segreto di Stato
[15 Maggio 2012] Depositate le motivazioni della sentenza del Tribunale di Milano di proscioglimento per intervenuta prescrizione, nei confronti di Silvio Berlusconi, riguardo al cd ‘caso Mills’
Martedì 17 aprile 2012 il governo ha presentato alla Camera l'emendamento numero 9.500 al d.d.l. C.4434 già approvato in prima lettura dal Senato, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Tale emendamento, come preannunciato, propone una serie di incisive (e nel complesso ampiamente apprezzabili) modifiche all'attuale disciplina dei delitti di corruzione, pubblica e privata, ed è corredato da una sintetica motivazione. Rispetto al testo anticipato da fonti giornalistiche nei giorni precedenti - da noi commentato in un precedente contributo pubblicato lo scorso 17 aprile che a sua volta seguiva un precedente editoriale di Francesco Palazzo sul medesimo tema - due sono le novità più significative: da un lato, l'innalzamento a cinque anni di reclusione del massimo edittale per il delitto di corruzione in relazione all'esercizio della funzione, con conseguente ammissibilità di intercettazioni telefoniche ai sensi dell'art. 266 co. 1 lett. b) c.p.p.; dall'altro, la previsione del nuovo delitto di traffico di influenze illecite accanto al, e non più in sostituzione del, delitto di millantato credito oggi vigente. Di tali novità si è tenuto conto in questa versione aggiornata del nostro editoriale, che differisce dalla precedente essenzialmente nel § 3, dedicato appunto al nuovo delitto di traffico di influenze illecite e ai suoi - a nostro avviso problematici - rapporti con la fattispecie di millantatato credito, di cui si vorrebbe assicurare la sopravvivenza.